Obbligo di pubblicazione di curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale per i candidati sindaci e consiglieri
Si fa presente che l’art. 1 comma 14 della Legge 9 gennaio 2019, n.3 – come sostituito dall’art. 38 – bis, comma 7, lettera a), del decreto – legge n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021 – ha stabilito che in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato:
Tale obbligo deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data dell’elezione.
Si fa presente, altresì, che con l’ art. 1 comma 15, primo periodo, della Legge 9 gennaio 2019, n.3, è stato introdotto, per quanto concerne le elezioni amministrative, il seguente obbligo in capo ai Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti: